Ogni Stato costiero ha diritto a un mare territoriale che si estende fino a 12 miglia nautiche dalla linea di base costiera. Questo tratto di mare è considerato a tutti gli effetti parte del territorio dello Stato, il quale esercita piena sovranità su di esso. In questa area, nessuno Stato ha sovranità esclusiva, e prevale il principio di libertà di navigazione per tutte le navi. Oltre le 12 miglia nautiche iniziano le acque internazionali, note anche come alto mare. Qui vige il principio della libertà dei mari, che garantisce a tutte le nazioni la libertà di navigazione, di pesca, di ricerca scientifica e di posa di cavi e condotte sottomarine. Le navi sono sottoposte alla giurisdizione dello Stato di bandiera, salvo eccezioni come la pirateria o emergenze umanitarie. Tra le 12 e le 24 miglia nautiche però si estende una fascia aggiuntiva, chiamata “zona contigua”. In questa area lo Stato non esercita piena sovranità, ma può svolgere attività di controllo necessarie per prevenire e punire eventuali violazioni delle proprie leggi doganali, fiscali, sanitarie e in materia di immigrazione che potrebbero avere conseguenze sul suo territorio o nel mare territoriale.
Le zone SAR sono aree marittime in cui uno Stato ha la responsabilità di coordinare le operazioni di ricerca e soccorso per salvare vite in caso di incidenti marittimi. Lo Stato responsabile di una zona SAR non esercita sovranità su di essa, ma ha il dovere di organizzare operazioni di salvataggio. Per sapere cosa sono nello specifico le zone SAR clicca sul Link.
Acque Territoriali | Acque Internazionali | Zone SAR | |
Sovranità | Completa dello Stato | Nessuno Stato | Nessuna sovranità |
Distanza dalla costa | Fino a 12 miglia nautiche (più 12 di zona contigua) | Oltre 12 miglia nautiche | Varia, può estendersi fino in alto mare |
Funzione principale | Controllo statale | Libertà di navigazione | Coordinamento di soccorsi |
Normativa applicabile | Leggi nazionali | Diritto internazionale | Convenzione SAR del 1979 e Linee Guida del 2004 |
La Zona Economica Esclusiva (ZEE) è un’area marina definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) del 1982, che si estende fino a 200 miglia nautiche dalla linea di base della costa di uno Stato. Situata oltre le acque territoriali la ZEE comprende il mare, il fondale marino e il sottosuolo. In questa zona, lo Stato costiero ha diritti esclusivi e giurisdizione per lo sfruttamento delle risorse naturali e per lo svolgimento di attività economiche, come la pesca, l’estrazione di minerali e idrocarburi, e la produzione di energia.

FONTI:
https://www.ilpost.it/2023/12/20/accordo-riforma-regolamento-dublino
https://www.focus.it/cultura/curiosita/in-quali-casi-si-concede-lasilo-politico
https://www.ilpost.it/2023/12/20/accordo-riforma-regolamento-dublino
https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/protezione-internazionale
https://www.politico.eu/article/eu-backs-tough-new-migration-rules
https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/523/qg_2018-2_20.pdf
https://www.rescue.org/eu/article/what-eu-pact-migration-and-asylum
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/soccorso-in-mare.pdf