Spesso, quando si parla di immigrazione si tende a generalizzare alcuni termini. Gli immigrati non sono tutti rifugiati, così come non sono tutti profughi o tutti clandestini. Il dibattito lessicale su come definire le migliaia di persone che ogni giorno arrivano sulle coste del Mediterraneo resta vivo.

Che differenza c’è tra rifugiato, clandestino e immigrato?

Migrante/immigrato

Chi può essere definito “immigrato” o “migrante“? Questa è la prima distinzione da fare. Il migrante è una persona che volontariamente lascia il suo paese d’origine per cercare una condizione di vita migliore. Un migrante è quindi una persona in movimento.

A differenza del rifugiato, può tornare nel suo paese d’origine in condizione di sicurezza perché non è perseguitato. Solitamente, un migrante o un immigrato, decide di lasciare il suo paese per cercare un lavoro, o per sfuggire a condizioni di estrema povertà.

Dobbiamo considerare che, secondo il glossario dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, non esiste una definizione univoca definita a livello internazionale per questo termine.

Migrante regolare o irregolare

Un immigrato è considerato regolare, se risiede in un paese con un regolare permesso di soggiorno. Questo permesso deve essere rilasciato dall’autorità competente.

Al contrario, è irregolare se è entrato in un paese evitando i controlli di frontiera. Inoltre, anche un migrante che entra regolarmente in un paese può essere considerato irregolare. Un esempio di quest’ultimo caso è quando una persona sta in un paese con un visto turistico, ma decide di rimanerci anche dopo la scadenza del visto.

Infine, l’ultimo caso riguarda la possibilità di una persona di non lasciare il paese di arrivo, anche dopo che gli sia stato inviato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Chi sono i clandestini?

Il clandestino è prima di tutto un migrante irregolare. In Italia, si è considerati clandestini quando, pur avendo avuto un ordine di espulsione, si rimane nel paese.

Dobbiamo considerare che dal 2009 la clandestinità è un reato penale. Nel corso degli anni, principalmente nel 2014, si è pensato di emanare dei decreti che abolissero il reato di clandestinità per il primo ingresso irregolare in Italia. Tuttavia, questi decreti non sono mai stati emanati.

I rifugiati

In questo caso, il termine “rifugiato” ha un significato giuridico preciso. Il termine e la condizione della persona rifugiata, sono stati definiti dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

Detto con parole semplici, il rifugiato è la persona che ottenuto asilo in uno Stato Terzo. All’interno del primo articolo della convenzione si può infatti leggere che:

“Il termine ‘ rifugiato ‘ si applicherà a qualsiasi persona (…) che, temendo la persecuzione a causa della sua razzareligione, nazionalità, appartenenza a un certo gruppo sociale o le sue opinioni politiche, è al di fuori del paese di cui è cittadino e che non può o, a causa di questo timore, non desidera rivendicare la protezione di quel paese; oppure che, se non hanno la cittadinanza e si trovano fuori dal paese in cui avevano la residenza abituale a seguito di tali eventi, non possono o, per il suddetto timore, non desiderano ritornarvi. “

Seguendo questa definizione, il rifugiato non può tornare nel suo paese, perché se così fosse, potrebbe essere vittima di persecuzioni. Per persecuzioni intendiamo delle attività o situazioni in c’è un’evidente violazione dei Diritti Umani. Queste possono inoltre essere svolte per motivi di origine, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Anche l’Italia ha accolto questa definizione nella legge numero 722 del 1954.

Nel 2019, i rifugiati nel mondo sono stati 26 milioni. L’Europa ne ha ospitati 6,5 milioni. Inoltre, andando ad analizzare la lista dei dieci paesi del mondo che ospitano i rifugiati, l’unico paese che europeo che compare è la Germania, al decimo posto.

Nel 2019, in Italia ci sono stati 10.711 persone aventi lo status di rifugiati.

Si può non essere più rifugiati?

E’ importante dire che lo status di rifugiato può essere perso. Le condizioni per le quali si perde lo status sono diverse. Ad esempio, si perde lo status quando una persona ottiene una nuova cittadinanza e ha protezione dallo stato in cui ha preso questa nuova cittadinanza.

Un altro caso è quando un soggetto torna volontariamente nel paese da cui aveva deciso di fuggire, o in cui non era più tornato per paura di essere perseguitato.

Infine, un soggetto non è più considerato un “rifugiato”, se le condizioni del suo paese sono migliorate. In questo caso quindi, cessano le condizioni per le quali quella persona era considerata rifugiata.

I richiedenti asilo

I richiedenti asilo sono coloro che lasciano il loro paese di origine e fanno richiesta di asilo per un paese terzo. In questo caso però, sono in attesa di una decisione da parte delle autorità competenti sul riconoscimento del loro status di rifugiati.

Nell’attesa, la persona ha il diritto di soggiornare liberamente nel paese, anche se non ha con se’ dei documenti di identità o è arrivato in maniera irregolare.

In Italia, l’autorità competente a cui si rivolgono i richiedenti asilo è la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

I profughi

Il termine profugo, è un modo generico per indicare chi lascia il proprio paese per fuggire da guerre, invasioni, catastrofi naturali e altro ancora.

Deriva dal latino profugere, che significa cercare scampo. Non va confuso con il termine rifugiato, il quale attualmente è quello corretto da utilizzare dato che è l’unico che ha una valenza giuridica all’interno del diritto internazionale.

Beneficiario di protezione umanitaria

Una persona che beneficia della protezione umanitaria non può essere riconosciuta come rifugiato. Infatti, a differenza dei rifugiati, questi non sono vittime di persecuzione individuale nel proprio paese.

Tuttavia, se tornassero nel proprio stato potrebbero subire maltrattamenti o violenze e generalmente sono soggetti particolarmente vulnerabili dal punto di vista medico, psichico o sociale.

Protezione sussidiaria

La protezione sussidiaria viene rilasciata quando il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale, come è definito nella Convenzione di Ginevra, ma tuttavia, dimostri il rischio di subire un danno grave se tornasse nel suo paese.

Per danno grave si intende una condanna a morte, un’esecuzione, o qualsiasi altro trattamento inumano e degradante. Il permesso di soggiorno che ne deriva ha la durata di 5 anni. Questo può inoltre essere rinnovato, se le cause che ne hanno consentito il rilascio persistono.

Questo permesso dà il diritto al titolare di deve trovare un impiego, ad essere iscritto al sistema sanitario nazionale, avere accesso all’INPS e di studiare. Infine, la persona può permettere ai propri familiari di entrare in Italia senza dover mostrare alcun requisito.